martedì 23 aprile 2024

21-03-2020

Decreto 'Cura Italia': le schede su proroga Naspi, congedi parentali e bonus baby sitting

Inps e Coronavirus, dalla proroga Naspi ai congedi parentali, ai permessi legge 104 e al bonus per l'assistenza all'infanzia. Come attivare il libretto-famiglia




 

Proroga del termine di presentazione delle domande di NASPI, di DIS-COLL
e di disoccupazione agricola
Il Decreto Cura Italia, al fine di agevolare la presentazione delle domande di NASpI, DIS-COLL e di disoccupazione agricola ha previsto, la proroga dei termini di presentazione delle stesse.
In particolare, per gli eventi di cessazione involontaria dei rapporti di lavoro intervenuti a fare data dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, il termine di presentazione delle indennità NASpI e DIS-COLL è prorogato di ulteriori 60 giorni, con il conseguente ampliamento del termine ordinario da 68 giorni a 128 giorni, decorrente dalla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro.
Nella ipotesi di presentazione di domande di NASpI e DIS-COLL oltre il termine ordinario di 68 giorni dalla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro, la prestazione decorrerà dal sessantottesimo giorno successivo alla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro.
Le domande riferite ad eventi di cessazione involontaria intervenuti a fare data dal 1° gennaio 2020, che sono state respinte perché presentate fuori termine (oltre il sessantottesimo giorno), verranno riesaminate d’ufficio.
È stata altresì prevista la proroga di 60 giorni del termine (ordinariamente fissato a 30 giorni) per la presentazione delle domande di erogazione della prestazione NASpI in forma anticipata, nonché per l’adempimento connesso all’obbligo di comunicazione del reddito annuo presunto da parte dei percettori delle prestazioni NASpI e DIS-COLL nelle ipotesi di contestuale svolgimento di attività lavorativa autonoma/subordinata/parasubordinata in corso di percezione delle suddette indennità; i predetti termini sono pertanto ampliati da 30 a 90 giorni.
Le domande di incentivo all’autoimprenditorialità (NASpI in forma anticipata) presentate per attività lavorativa autonoma avviata a fare data dal 1° gennaio 2020 e che sono state respinte perché presentate fuori termine verranno riesaminate d’ufficio.
Le prestazioni di NASpI e DIS-COLL che sono state poste in decadenza per il mancato adempimento degli obblighi di comunicazione del reddito annuo presunto verranno riesaminate d’ufficio qualora l’attività lavorativa per la quale è richiesta la suddetta comunicazione sia stata intrapresa a fare data dal 1° gennaio 2020.
Infine, per le domande di disoccupazione agricola in competenza 2019 da presentarsi nell’anno 2020, il termine di presentazione è prorogato al 1° giugno 2020; pertanto, le domande di disoccupazione agricola, saranno considerate validamente presentate anche dopo il 31 marzo 2020 e fino al giorno 1° giugno 2020.

Proroga del termine di presentazione delle domande di NASPI, di DIS-COLL e di disoccupazione agricola.


Il Decreto Cura Italia, al fine di agevolare la presentazione delle domande di NASpI, DIS-COLL e di disoccupazione agricola ha previsto, la proroga dei termini di presentazione delle stesse.


In particolare, per gli eventi di cessazione involontaria dei rapporti di lavoro intervenuti a fare data dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, il termine di presentazione delle indennità NASpI e DIS-COLL è prorogato di ulteriori 60 giorni, con il conseguente ampliamento del termine ordinario da 68 giorni a 128 giorni, decorrente dalla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro.Nella ipotesi di presentazione di domande di NASpI e DIS-COLL oltre il termine ordinario di 68 giorni dalla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro, la prestazione decorrerà dal sessantottesimo giorno successivo alla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro.Le domande riferite ad eventi di cessazione involontaria intervenuti a fare data dal 1° gennaio 2020, che sono state respinte perché presentate fuori termine (oltre il sessantottesimo giorno), verranno riesaminate d’ufficio.

È stata altresì prevista la proroga di 60 giorni del termine (ordinariamente fissato a 30 giorni) per la presentazione delle domande di erogazione della prestazione NASpI in forma anticipata, nonché per l’adempimento connesso all’obbligo di comunicazione del reddito annuo presunto da parte dei percettori delle prestazioni NASpI e DIS-COLL nelle ipotesi di contestuale svolgimento di attività lavorativa autonoma/subordinata/parasubordinata in corso di percezione delle suddette indennità; i predetti termini sono pertanto ampliati da 30 a 90 giorni.


Le domande di incentivo all’autoimprenditorialità (NASpI in forma anticipata) presentate per attività lavorativa autonoma avviata a fare data dal 1° gennaio 2020 e che sono state respinte perché presentate fuori termine verranno riesaminate d’ufficio.Le prestazioni di NASpI e DIS-COLL che sono state poste in decadenza per il mancato adempimento degli obblighi di comunicazione del reddito annuo presunto verranno riesaminate d’ufficio qualora l’attività lavorativa per la quale è richiesta la suddetta comunicazione sia stata intrapresa a fare data dal 1° gennaio 2020.Infine, per le domande di disoccupazione agricola in competenza 2019 da presentarsi nell’anno 2020, il termine di presentazione è prorogato al 1° giugno 2020; pertanto, le domande di disoccupazione agricola, saranno considerate validamente presentate anche dopo il 31 marzo 2020 e fino al giorno 1° giugno 2020.

 

(Consultare il documento in allegato)


Congedi parentali, permessi legge 104, bonus baby-sitting per emergenza COVID-19


Il Decreto Cura Italia ha introdotto diverse misure a sostegno dei lavoratori, delle famiglie e delle imprese. L’Istituto sta completando le attività necessarie per mettere a disposizione di tutti i soggetti interessati le procedure telematiche per inviare le domande di accesso ai trattamenti previsti. Di seguito si illustrano sinteticamente le diverse prestazioni previste e si forniscono le prime indicazioni operative. Si tratta di un congedo straordinario di massimo 15 giorni complessivi fruibili, in modalità alternativa, da uno solo dei genitori per nucleo familiare, per periodi che decorrono dal 5 marzo al 3 aprile. Le seguenti disposizioni si applicano anche per i figli adottivi, nonché nei casi di affidamento e collocamento temporaneo di minori.


PERMESSI EX L. 104/92 COVID-19


È prevista un incremento dei giorni di permesso retribuiti. In aggiunta ai 3 giorni mensili già previsti dalla legge n. 104/92 (3 per il mese di marzo e tre per il mese di aprile) è possibile fruire di ulteriori 12 giorni complessivi per i mesi di marzo e aprile. Tali giorni, anche frazionabili in ore, possono essere fruiti consecutivamente nello stesso mese.


BONUS PER SERVIZI DI BABY-SITTING COVID-19


Il decreto Cura Italia ha previsto, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole, la possibilità di fruizione di un bonus per i servizi di baby-sitting, per le prestazioni effettuate nei periodi di chiusura scolastica.


Il bonus spetta:

✓ ai genitori di figli di età inferiore a 12 anni alla data del 5 marzo 2020;


✓ anche in caso di adozione e affido preadottivo;

 

✓ oltre il limite d’età di 12 anni, in presenza di figli con handicap in situazione di gravità, purché iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale;


✓ è erogato mediante libretto famiglia di cui di all’articolo 54-bis della legge 24 aprile 2017, n. 50.


Come attivare il libretto famiglia per poter fruire del bonus per servizi di baby-sitting


Al fine di consentire l’erogazione del beneficio, i beneficiari del bonus avranno l’onere di registrarsi tempestivamente come utilizzatori di libretto Famiglia sul sito INPS, nell’apposita sezione dedicata alle prestazioni occasionali > “Libretto Famiglia link”. Parimenti, devono registrarsi come prestatori sulla piattaforma dell’INPS dedicata alle Prestazioni occasionali i soggetti che prestano i servizi di baby-sitting, ed esercitando “l’appropriazione” delle somme nell’ambito di tale procedura.

 

(Consultare il documento in allegato)




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