venerdì 19 aprile 2024

SISTEMA IMPRESA

09-12-2013

Emendamento alla Legge di Stabilità - art. 1, comma 33

Le motivazioni della confederazione alla base della richiesta




 


 

Art.1, comma 33. Al fine di favorire l'accesso al credito delle piccole e medie imprese, sono destinate in parti uguali una quota del diritto annuale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e una quota del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per un ammontare complessivo di 100 milioni di euro per l'anno 2014, 150 milioni di euro per l'anno 2015 e 200 milioni di euro per l'anno 2016, per costituire un fondo presso Unioncamere con la finalità di patrimonializzare i confidi sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia ovvero i confidi che realizzano operazioni di fusione finalizzate all'iscrizione nell'elenco o nell'albo degli intermediari vigilati dalla Banca d'Italia, nei successivi ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Previa autorizzazione della Commissione europea, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni di attuazione del presente comma e definiti i requisiti di accesso per i confidi.

 


 

 

 

Sistema Credito, la federazione italiana per il sostegno, lo sviluppo e la promozione del credito alle imprese, aderente alla confederazione Sistema Commercio e Impresa, ha richiesto un emendamento all’art. 1 comma 33 della Legge di Stabilità presentando le seguenti motivazioni:

 

Così come proposto l’articolo di cui sopra tiene in sola considerazione i confidi vigilati e tutti quelli che andranno verso la vigilanza di Banca d’Italia quale intermediario finanziario.

Come si evince dall’intervento presso la Camera dei Deputati (Palazzo Marini) dell’8 luglio 2013 del dott. Carmelo Barbagallo, Direttore Centrale per la Vigilanza Bancaria e Finanziaria di Banca d’Italia, al 31.12.2012 i confidi rilasciavano garanzie in essere a favore delle imprese pari a circa 22 mld €, di cui 16 mld (73%) ad opera dei confidi vigilati e di cui 6 mld (27%) ad opera dei confidi minori.

Se questi sono i rapporti in termini di garanzie rilasciate, si evidenzia che su di un totale di 618 confidi (ad oggi), la distribuzione è la seguente:

 

  • 60 vigilati – 9,71%, al 31.12.2012 erano 62 (due sono stati cancellati tra agosto e novembre 2013);
  • 558 minori (al lordo di eventuali soggetti in liquidazione, comunque residuali) – 90,29%, al 31.12.2012 erano 588.

 

Senza pretendere che conti la numerosità sui rischi in essere, è comunque evidente che il servizio reso al sistema finanziario da parte dei confidi minori è comunque importante ed essenziale. L’affermazione assume rilevanza notevole per il Centro del Paese e per il Mezzogiorno, dove l’azione più importante ed efficace è sviluppata dai confidi minori (si veda la tabella sempre redatta dal dott. Barbagallo).


Tutto ciò premesso, si propone di dedicare risorse anche ai confidi minori, in misura sicuramente non pari a quella dei vigilati, però almeno in quota parte. In questa drammatica situazione di crisi, si ritiene che un quota pari al 30% delle risorse dovrebbe essere massicciamente indirizzata ai confidi minori, soprattutto per l’azione che svolgono in una delle parti del Paese più toccata dalla crisi: il Meridione.

 

 


 

A tal fine si propone la seguente modifica del testo:

 

33. Al fine di favorire l'accesso al credito delle piccole e medie imprese, sono destinate in parti uguali una quota del diritto annuale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e una quota del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per un ammontare complessivo di 100 milioni di euro per l'anno 2014, 150 milioni di euro per l'anno 2015 e 200 milioni di euro per l'anno 2016, per costituire un fondo presso Unioncamere con la finalità di patrimonializzare i confidi sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia ovvero i confidi che realizzano operazioni di fusione finalizzate all'iscrizione nell'elenco o nell'albo degli intermediari vigilati dalla Banca d'Italia, nei successivi ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero i confidi non vigilati, per un ammontare non superiore al 30% delle risorse del fondo per ogni anno. Previa autorizzazione della Commissione europea, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni di attuazione del presente comma e definiti i requisiti di accesso per i confidi.

 





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