venerdì 19 aprile 2024

SISTEMA IMPRESA

10-05-2016

Jobs Act, Anpal verso l'operatività

Approvato, in via definitiva, dal Consiglio dei Ministri il decreto del Presidente della Repubblica recante l’approvazione dello statuto dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro




Approvato, in via definitiva, dal Consiglio dei Ministri il decreto del Presidente della Repubblica recante l’approvazione dello statuto dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, denominata ANPAL. Il decreto recepisce lo statuto emanato in attuazione del decreto semplificazioni, attuativo del Jobs Act, recante le disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive e che prevede l’istituzione dell’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, ANPAL. L’approvazione dello statuto è solo un primo passo: per l’operatività dell'ANPAL occorre attendere l’emanazione dei decreti di attuazione.

Il Consiglio dei ministri del 29 aprile 2016 ha approvato in via definitiva il decreto del Presidente della Repubblica recante l’approvazione dello statuto dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro.

Il decreto recepisce lo Statuto emanato in attuazione dell’articolo 4, comma 18, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, che prevede l’istituzione dell’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, denominata “ANPAL”, a cui sono assegnate le seguenti funzioni:

a) coordinamento della gestione dell'Assicurazione Sociale per l'Impiego, dei servizi per il lavoro, del collocamento dei disabili di cui alla legge n. 68 del 1999, nonché delle politiche di attivazione dei lavoratori disoccupati, con particolare riferimento ai beneficiari di prestazioni di sostegno del reddito collegate alla cessazione del rapporto di lavoro;

b) definizione degli standard di servizio in relazione alle misure di cui all'articolo 18 del presente decreto;

c) determinazione delle modalità operative e dell'ammontare dell'assegno di ricollocazione e di altre forme di coinvolgimento dei privati accreditati ai sensi dell'articolo 12;

d) coordinamento dell'attività della rete Eures, di cui alla decisione di esecuzione della Commissione del 26 novembre 2012 che attua il regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del consiglio del 5 aprile 2011;

e) definizione delle metodologie di profilazione degli utenti, allo scopo di determinarne il profilo personale di occupabilità, in linea con i migliori standard internazionali, nonché dei costi standard applicabili ai servizi e alle misure di cui all'articolo 18 dello stesso decreto 150;

f) promozione e coordinamento, in raccordo con l'Agenzia per la coesione territoriale, dei programmi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo, nonché di programmi cofinanziati con fondi nazionali negli ambiti di intervento del Fondo Sociale Europeo;

g) sviluppo e gestione integrata del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, di cui all'articolo 13 del decreto, ivi compresa la predisposizione di strumenti tecnologici per il supporto all'attività di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro e l'interconnessione con gli altri soggetti pubblici e privati;

h) gestione dell'albo nazionale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 276 del 2003;

i) gestione dei programmi operativi nazionali nelle materie di competenza, nonché di progetti cofinanziati dai Fondi comunitari;

l) definizione e gestione di programmi per il riallineamento delle aree per le quali non siano rispettati i livelli essenziali delle prestazioni in materia di politiche attive del lavoro o vi sia un rischio di mancato rispetto dei medesimi livelli essenziali e supporto alle regioni, ove i livelli essenziali delle prestazioni non siano stati assicurati, mediante interventi di gestione diretta dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro;

m) definizione di metodologie di incentivazione alla mobilità territoriale;

n) vigilanza sui fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge n. 388 del 2000, nonché dei fondi bilaterali di cui all'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo n. 276 del 2003;

o) assistenza e consulenza nella gestione delle crisi di aziende aventi unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione o in più regioni e, a richiesta del gruppo di coordinamento e controllo del progetto di riconversione e riqualificazione industriale, assistenza e consulenza nella gestione delle crisi aziendali complesse di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

p) gestione di programmi di reimpiego e ricollocazione in relazione a crisi di aziende aventi unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione o in più regioni, di programmi per l'adeguamento alla globalizzazione cofinanziati con il Fondo Europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG), nonché di programmi sperimentali di politica attiva del lavoro;

q) gestione del Repertorio nazionale degli incentivi all'occupazione.

In aggiunta ai compiti di cui sopra, all'ANPAL possono essere attribuiti ulteriori compiti e funzioni, mediante la stipula di apposite convenzioni con le regioni e le province autonome in materia di politiche per l’impiego.

Il presidente della Confederazione datoriale Sistema Impresa, Berlino Tazza, commenta così l’approvazione di questo importante decreto in merito all’impatto nel mondo del lavoro: «L’approvazione dello Statuto dell’Agenzia rappresenta un primo passo importante verso l’operatività di questo ente che avrà un ruolo centrale nell’organizzazione del mercato del lavoro previsto dalla Riforma del Jobs Act» commenta Tazza «L’auspicio è quello che siano rapidamente adottati anche gli altri atti necessari alla piena operatività dell’ANPAL cui spetta la definizione di fondamentali aspetti gestionali come ad esempio il calcolo del profilo personale di occupabilità e gli standard di servizio e di costo».

  • ebiten nazionale
  • formazienda
  • fidicom asvifidi
  • fondo di assistenza sanitaria