domenica 08 febbraio 2026

SISTEMA IMPRESA

02-12-2025

PREROGATIVE NAZIONALI E RUOLO DELLE PARTI SOCIALI

Un contributo del Presidente di Sistema Impresa, avv. Bellino Elio Panza




Roma 2 dicembre 2025 - Riceviamo e volentieri pubblichiamo l'articolo inviato dal Presidente di Sistema Impresa, avv. Bellino Elio Panza

Salario minimo, prerogative nazionali e ruolo delle Parti Sociali: una chiarezza necessaria(la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, 11 novembre 2025 nella causa C-19/23)

Con la sentenza dell’11 novembre 2025 nella causa C-19/23, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è recentemente pronunciata su un tema di grande delicatezza e attualità: il rapporto tra competenze dell’Unione, prerogative degli Stati membri e ruolo delle Parti Sociali nella determinazione del salario minimo.

La decisione richiamata fornisce indicazioni importanti che incidono direttamente sul modello italiano di relazioni industriali.

Il procedimento riguardava la Direttiva (UE) 2022/2041 che ha ad oggetto i salari minimi adeguati, impugnata da alcuni Stati per presunta violazione delle competenze nazionali.

La Direttiva citata è nata con l’obiettivo di rafforzare la tutela retributiva dei lavoratori europei, promuovendo da un lato la contrattazione collettiva come strumento privilegiato di determinazione dei salari e, dall’altro, l’adozione di criteri chiari e trasparenti per gli Stati membri che prevedono un salario minimo legale.

Essa non impone un salario minimo uniforme in Europa, né obbliga gli Stati a introdurre per legge una soglia minima, ma prevede un quadro di principi e di procedure volto a garantire che i salari minimi, ove esistenti, siano effettivamente adeguati e aggiornati nel tempo, e che la contrattazione collettiva sia sostenuta e incentivata.

Avverso la stessa, Danimarca e Svezia hanno presentato ricorso sostenendo che essa violasse il limite imposto dall’articolo 153, paragrafo 5, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea — che esclude l’intervento dell’UE in materia di “retribuzioni” — chiedendone, tra l’altro, l’abrogazione.

La Corte di Giustizia ha accolto solo in parte i motivi di ricorso riconoscendo che l’imposizione di criteri vincolanti per la determinazione del salario minimo legale costituiva effettivamente un’interferenza diretta nella definizione della retribuzione, ambito sottratto alla competenza legislativa dell’Unione. Per questo motivo ha annullato l’articolo 5, paragrafo 2, e la parte dell’articolo 5, paragrafo 3, nella quale si vietava che un meccanismo di indicizzazione automatico potesse comportare una riduzione del salario minimo.

La Corte ha invece rigettato le ulteriori censure affermando che la Direttiva, nel suo impianto complessivo stabilisce gli strumenti procedurali, gli obiettivi e gli obblighi di trasparenza e monitoraggio che rientrano pienamente nelle competenze dell’Unione in materia di condizioni di lavoro. In questo senso è stata riconosciuta la piena legittimità della parte che promuove la contrattazione collettiva e che invita gli Stati con una bassa copertura contrattuale ad adottare piani d’azione per rafforzarla.

In conclusione, la sentenza conferma che l’Unione può stimolare processi e condizioni favorevoli a salari minimi più adeguati, ma non può definire criteri sostanziali che incidano direttamente sull’importo delle retribuzioni, che rimangono di esclusiva competenza degli Stati membri e delle Parti Sociali.

In materia di retribuzioni, l’ordinamento giuridico italiano riconosce in modo pieno e inderogabile l’autonomia collettiva in materia sindacale (articolo 39 della Costituzione), attribuendo in via esclusiva alle Parti Sociali la funzione di definire le condizioni di lavoro attraverso la contrattazione collettiva.

Non si tratta semplicemente della possibilità di negoziare, ma della titolarità costituzionale del potere di stabilire – mediante accordi collettivi – elementi fondamentali del rapporto di lavoro quali il salario, l’orario, le ferie, la sicurezza e l’organizzazione complessiva delle prestazioni.

Gli accordi collettivi così stipulati hanno efficacia vincolante per le parti firmatarie e possono essere modificati esclusivamente tramite una nuova negoziazione tra le Parti Sociali, senza la possibilità di interventi esterni da parte del Legislatore o dell’autorità amministrativa.

Questa impostazione trova un autorevole riscontro anche nel diritto europeo: l’articolo 40 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea tutela il diritto alla contrattazione collettiva e all’azione collettiva, riaffermando che la disciplina di tali ambiti spetta ai soggetti rappresentativi delle forze produttive.

L’autonomia collettiva è, dunque, uno strumento essenziale per garantire la tutela dei lavoratori, preservare l’equilibrio delle relazioni industriali e assicurare che le dinamiche retributive restino nell’ambito della responsabilità diretta delle Parti Sociali.

Sul punto, com’è noto, di recente è stata approvatala Legge Delega n. 144 del 26 settembre 2025, che affida al Governo, tra gli altri, il compito di definire una disciplina nazionale sul tema dei salari adeguati.

La delega enuncia alcuni criteri fondamentali: la valorizzazione della contrattazione collettiva, il rispetto dell’autonomia delle Parti Sociali e la necessità di garantire livelli retributivi tali da assicurare una vita dignitosa ai lavoratori. Non introduce un salario minimo per legge, ma apre una fase cruciale, nella quale i soggetti realmente rappresentativi delle forze produttive saranno chiamati a contribuire alla definizione delle nuove regole.

Un autorevole riscontro della prerogativa esclusiva in capo alleParti Sociali giunge anche dal recente bollettino ADAPT, nel commento del prof. Michele Tiraboschi dedicato all’aggiornamento del quadro regolatorio dei Fondi paritetici interprofessionali.

Nel testo — che peraltro cita espressamente anche le posizioni espresse da Sistema Impresa nel documento Position paper delle Parti Sociali costituenti il fondo Formazienda in merito alle priorità e ai criteri di aggiornamento del quadro regolatorio dei fondi paritetici interprofessionali — si ribadisce che la materia rientra pienamente «nell’alveo della disciplina collettiva» e appartiene quindi «all’esclusiva competenza delle Parti Sociali», senza spazi per interventi di natura amministrativa.

Un principio che vale non solo per la formazione finanziata dai fondi, ma anche, più in generale, per il delicato equilibrio delle prerogative contrattuali delle Parti Sociali.

Le considerazioni che precedono inducono Sistema Impresa a formulare un invito al Governo, in qualità di Legislatore delegato, a non cadere nell’errore già censurato dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza citata in precedenza.

L’eventuale imposizione di criteri vincolanti per la determinazione del salario minimo legale costituirebbe un’interferenza diretta nella definizione della retribuzione, ambito sottratto alla potestà normativa sia del Parlamento sia del Governo e attribuito dalla Costituzione all’autonomia collettiva delle Parti Sociali.

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