SISTEMA IMPRESA
20-04-2026
Sicurezza sul lavoro: STOP AL CUSCINETTO DI 60 GIORNI
Roma, 20 aprile 2026
SICUREZZA SUL LAVORO
Stop al cuscinetto di 60 giorni
Le FAQ ministeriali sull'ASR 59/2025 chiudono definitivamente il dibattito: la formazione obbligatoria deve essere completata prima che il lavoratore inizi le proprie mansioni. Nessuna deroga, nessun margine.
A cura del Centro Studi di Sistema Impresa | Aprile 2026
1. La novità: la formazione è immediata, non più differibile
Con la pubblicazione delle FAQ ministeriali sull'Accordo Stato-Regioni n. 59/CSR del 17 aprile 2025 (di seguito ASR 2025), il gruppo interistituzionale composto da Ministero del Lavoro, INAIL, INL e rappresentanti delle Regioni ha dissipato ogni residuo dubbio interpretativo su un punto che per oltre un decennio ha generato contenziosi, sanzioni e — soprattutto — incidenti evitabili.
La risposta al Quesito n. 9 delle FAQ (pubblicate ad aprile 2026) è netta: no, nell'anno transitorio di attuazione del nuovo Accordo non esiste più la possibilità di completare la formazione entro 60 giorni dall'assunzione. La formazione deve avvenire in coerenza con il comma 4 dell'art. 37 del D.Lgs. 81/2008, ovvero:
– al momento della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione (somministrazione);
– al momento del trasferimento o cambiamento di mansioni;
– al momento dell'introduzione di nuove attrezzature, tecnologie, sostanze o miscele pericolose.
Il datore di lavoro che assegna mansioni a un lavoratore privo della formazione obbligatoria — anche per una sola giornata — è esposto alle sanzioni previste dall'art. 55 D.Lgs. 81/2008, senza che il precedente limite dei 60 giorni possa essere invocato a propria discolpa.
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Implicazione operativa immediata Nessun lavoratore neoassunto, trasferito o adibito a nuove attrezzature può svolgere le proprie mansioni prima di aver completato integralmente il percorso formativo (modulo generale + modulo specifico). Pianificare la formazione a ridosso o successivamente all'ingresso in azienda configura una violazione di legge. |
2. Excursus normativo: come si è arrivati fin qui
2.1 Il D.Lgs. 81/2008 — Il Testo Unico sulla Sicurezza
Il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro) ha costituito il punto di riordino organico della normativa prevenzionistica italiana. L'art. 37, comma 4, del decreto stabilisce già in modo chiaro che la formazione deve avvenire «in occasione della costituzione del rapporto di lavoro», «del trasferimento o cambiamento di mansioni» e «dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro». Il Testo Unico, dunque, non prevede alcun cuscinetto temporale: la norma primaria è sempre stata nel senso dell'immediatezza.
2.2 L'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 — L'equivoco dei 60 giorni
L'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 ha disciplinato la durata e i contenuti minimi dei percorsi formativi, introducendo la suddivisione tra formazione generale (min. 4 ore, valida per tutti i settori) e formazione specifica (da 4 a 12 ore, in funzione del codice ATECO e del livello di rischio). Tuttavia, l'accordo conteneva una formulazione che si è rivelata una potente fonte di equivoci: il percorso formativo doveva essere completato "entro e non oltre 60 giorni dall'assunzione".
Questa clausola — concepita come limite massimo in senso garantistico, non come autorizzazione a ritardare la formazione — è stata sistematicamente fraintesa da una parte significativa della platea datoriale. Il risultato pratico è stato che molti lavoratori hanno iniziato a operare su macchinari, impianti e contesti a rischio senza aver ancora ricevuto alcuna preparazione specifica, nella convinzione (erronea) che i 60 giorni costituissero un periodo di tolleranza legittima.
La giurisprudenza di merito ha più volte evidenziato l'inconsistenza di questa interpretazione — ribadendo che l'art. 37 D.Lgs. 81/2008 rimane la norma di rango superiore — ma la distorsione applicativa ha continuato a persistere nella prassi aziendale.
2.3 Il D.Lgs. 81/2008 come modificato dal D.Lgs. 81/2015 e dai successivi interventi
Le modifiche apportate al Testo Unico nel corso degli anni (D.L. n. 69/2013 convertito in L. 98/2013, D.L. 76/2013, D.Lgs. 106/2009) non hanno inciso sulla struttura fondamentale dell'obbligo formativo, ma hanno inasprito il regime sanzionatorio e potenziato i poteri ispettivi dell'INL. L'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con Circolare n. 1/2026, ha peraltro fornito indicazioni operative ai propri verificatori per contestare l'uso distorto del termine dei 60 giorni nelle ispezioni in corso.
2.4 L'Accordo Stato-Regioni n. 59/CSR del 17 aprile 2025 — La riforma strutturale
Il nuovo ASR 2025 ridefinisce l'intera architettura della formazione obbligatoria. I pilastri dell'intervento sono tre:
- Eliminazione del termine dei 60 giorni: la formazione generale e specifica deve essere completata prima che il lavoratore inizi a svolgere le proprie mansioni.
- Nuove abilitazioni per attrezzature precedentemente non normate: il carroponte (10-11 ore), la formazione per ambienti sospetti di inquinamento o confinati (12 ore: 4 teoria + 8 pratica obbligatoriamente in presenza).
- Obbligo di verifica dell'efficacia formativa: nelle aziende dove non è prevista la riunione periodica, la verifica deve avvenire tramite analisi infortunistica, questionari di autovalutazione o checklist di osservazione comportamentale.
Il periodo transitorio di 12 mesi — con scadenza orientativa tra il 19 e il 23 maggio 2026 a seconda delle diverse interpretazioni circolanti — consente alle imprese di completare i corsi ancora secondo le vecchie disposizioni dell'ASR 2011. Passata tale data, tutti i nuovi percorsi formativi dovranno integralmente conformarsi ai nuovi standard.
3. Riepilogo comparativo: vecchia vs nuova disciplina
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Profilo |
Accordo 21/12/2011 (vecchio) |
ASR 59/2025 (nuovo) |
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Tempistica formazione neoassunti |
Entro 60 giorni dall'assunzione |
Prima dell'inizio delle mansioni |
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Formazione generale |
Min. 4 ore — qualsiasi momento nei 60 gg. |
Min. 4 ore — prima dell'ingresso in azienda |
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Formazione specifica |
Da 4 a 12 ore — entro i 60 gg. |
Da 4 a 12 ore — contestualmente all'inizio attività |
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Aggiornamento periodico |
Ogni 5 anni (6 ore) |
Ogni 5 anni (min. 6 ore) — decorre dall'ultimo attestato |
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Modalità erogazione |
Presenza o FAD (con limiti di settore) |
Presenza, FAD, blended — vincoli specifici per rischio alto |
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Verifica efficacia formativa |
Non obbligatoria in modo strutturato |
Obbligatoria (questionari, checklist, analisi infortunistica) |
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Periodo transitorio |
— |
12 mesi — scadenza 19/23 maggio 2026 |
4. Impatto e rischi per le imprese
Le stime del settore parlano chiaro: oltre 1,5 milioni di imprese sono interessate dalla riforma, e tra il 40% e il 60% dei percorsi formativi in essere risulta potenzialmente non conforme ai nuovi standard. La non conformità, dal 19 maggio 2026 in poi, si traduce in esposizione immediata alle sanzioni previste dall'art. 55 D.Lgs. 81/2008 — che per i datori di lavoro prevedono ammende fino a 6.400 euro e, nei casi più gravi, l'arresto da 2 a 4 mesi — oltre alla responsabilità penale in caso di infortunio.
Il rischio operativo non è solo sanzionatorio. Un sistema formativo non tracciabile o non verificabile nella sua efficacia costituisce oggi un elemento di vulnerabilità sia nelle ispezioni INL sia nelle procedure penali a seguito di infortuni, nelle quali la difesa «avevamo 60 giorni» è definitivamente archiviata.
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Priorità per le imprese Audit immediato della documentazione formativa esistente — identificare cosa è ancora valido, cosa va aggiornato entro il 19/23 maggio 2026 e cosa deve essere ricostruito integralmente secondo l'ASR 2025. L'adeguamento non è un'opzione gestionale: è un requisito di legge con deadline certa. |





