martedì 18 agosto 2026

SISTEMA IMPRESA

27-06-2026

Decreto Lavoro: il riconoscimento dei CCNL equivalenti rappresenta un’evoluzione del sistema, ma richiede strumenti pubblici di attuazione

La posizione di Sistema Impresa




La legge di conversione del d.l. 30 aprile 2026, n. 62, c.d. Decreto Lavoro 2026, interviene su un profilo di particolare rilievo per il sistema delle relazioni industriali, individuando le modalità attraverso le quali deve essere verificata l’equivalenza dei contratti collettivi nazionali diversi da quelli maggiormente applicati.

 La norma dettata dall’art. 7 conferma la funzione del contratto collettivo assunto come riferimento quale parametro per la verifica del trattamento economico complessivo. Allo stesso tempo, chiarisce che l’applicazione di un diverso CCNL può essere pienamente legittima quando esso, alla luce della comparazione richiesta dalla norma, assicuri ai lavoratori un trattamento non inferiore rispetto a quello previsto dal contratto parametro.

 Si tratta di un passaggio significativo, perché consente di distinguere con maggiore precisione i contratti collettivi pienamente legittimi che, pur essendo meno diffusi, assicurano livelli di tutela equivalenti o, in alcuni casi, anche migliorativi, dai contratti peggiorativi che devono essere contrastati.

 Resta tuttavia un nodo applicativo che non può essere eluso.

 Una volta riconosciuta la rilevanza dei CCNL equivalenti, l’ordinamento deve garantirne la concreta spendibilità in tutti gli ambiti nei quali il contratto collettivo produce effetti amministrativi o incide sulla posizione dell’impresa e del lavoratore.

 La questione si pone per tutte le disposizioni (accesso a benefici e incentivi, verifiche ispettive, appalti pubblici, rapporti con la pubblica amministrazione) che assumono come parametro il contratto sottoscritto dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative o maggiormente diffuso nel settore, ma ammettono l’applicazione di un diverso CCNL quando questo garantisca tutele equivalenti.

 In tali ipotesi, il contratto maggiormente applicato può certamente conservare la funzione di parametro tecnico di comparazione, ma non può diventare, nella prassi, l’unico contratto effettivamente riconosciuto dall’amministrazione. Se un CCNL diverso supera la verifica di equivalenza, deve poter produrre i medesimi effetti anche nei procedimenti amministrativi, ispettivi e applicativi nei quali il contratto collettivo rileva.

 Diversamente, si determinerebbe una contraddizione di sistema. La legge, da un lato, riconoscerebbe la legittima applicazione dei CCNL equivalenti, mentre, dall’altro, l’assenza di strumenti pubblici idonei a individuarli e a renderli conoscibili finirebbe per penalizzarne l’utilizzo concreto.

 Il rischio è che l’indice di applicazione del contratto, nato come criterio per individuare il parametro di riferimento, si trasformi nei fatti in un meccanismo selettivo capace di restringere il pluralismo sindacale e comprimere la libertà negoziale delle parti.

 Sul punto, rileva il tema della compatibilità costituzionale delle disposizioni che richiamano i CCNL sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative, senza prevedere adeguati strumenti di riconoscimento dei contratti equivalenti o migliorativi.

 Una volta ammessa la rilevanza dei CCNL diversi, il sistema deve infatti evitare che il richiamo alla rappresentatività comparata si traduca in una limitazione indiretta del pluralismo contrattuale. Libertà sindacale, parità di trattamento e qualità della tutela impongono che la valutazione si concentri sulle garanzie effettivamente assicurate ai lavoratori e non soltanto sull’indice di diffusione del contratto o sull’identità delle parti stipulanti.

 Per rendere effettivo il principio affermato dal Decreto Lavoro, Sistema Impresa propone l’istituzione di un meccanismo pubblico di verifica e riconoscimento dei CCNL equivalenti (e di quelli migliorativi). Non un albo chiuso, né un’autorizzazione preventiva alla contrattazione collettiva, ma uno strumento di trasparenza e certezza applicativa.

 Tale strumento potrebbe assumere la forma di una sezione dedicata dell’Archivio nazionale dei contratti collettivi presso il CNEL, nella quale far confluire, sulla base di criteri oggettivi e di dichiarazioni asseverate, i CCNL che garantiscono trattamenti economici complessivi equivalenti o migliorativi rispetto al contratto assunto come parametro.

 La verifica dovrebbe essere condotta in modo sostanziale e omogeneo, in aderenza alla norma introdotta dal Decreto, considerando il trattamento economico complessivo, le mensilità aggiuntive, le indennità fisse e continuative, il welfare contrattuale effettivamente fruibile, la bilateralità, la formazione, la sicurezza sul lavoro, le maggiorazioni, gli istituti differiti e, quando rilevante, l’insieme delle tutele normative previste dal contratto.

 Il Decreto Lavoro compie un passo importante perché riconosce che la qualità di un contratto collettivo dipende dalle tutele che esso assicura ai lavoratori”, dichiara l’Avv. Bellino Elio Panza, Presidente di Sistema Impresa. “Ora occorre completare questo percorso con uno strumento pubblico che renda riconoscibili i CCNL equivalenti e quelli migliorativi. Non chiediamo corsie preferenziali. Chiediamo che i contratti stipulati da Sistema Impresa, come tutti i contratti legittimi, siano valutati per il loro contenuto e non sulla base di pregiudizi legati alla maggiore o minore diffusione”.

 Secondo il Presidente Panza, “il contrasto alla contrattazione pirata è un obiettivo condiviso e necessario, ma non può diventare il mezzo per restringere il pluralismo sindacale. Se un CCNL garantisce trattamenti equivalenti o migliorativi, deve poter essere riconosciuto anche negli appalti pubblici, negli incentivi, nei controlli ispettivi e nei rapporti con la pubblica amministrazione. Diversamente si rischia di affermare un principio sul piano legislativo e di svuotarlo nella concreta applicazione amministrativa”.

 La proposta di Sistema Impresa è nel senso di rendere conoscibili, verificabili e utilizzabili, senza penalizzazioni, i contratti equivalenti e migliorativi. Solo così il contrasto al dumping potrà convivere con la piena tutela del pluralismo sindacale e della libertà negoziale riconosciuti dall’ordinamento costituzionale.

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