sabato 20 aprile 2024

SISTEMA IMPRESA

23-05-2014

Turismo, un decreto legge per il rilancio

Approvato ieri un dl a favore anche di alberghi e strutture ricettive




 

 

Ieri, il consiglio dei ministri ha approvato un decreto legge per la tutela del patrimonio culturale e il rilancio del turismo.  Alberghi e bed& breakfast potranno contare su un credito d’imposta del 30% sia sulle ristrutturazioni edilizie sia per le spese digitali sostenute fino al 2018. Fra le novità l’Art Bonus, una detrazione Irpef/Ires del 65% per i mecenati che finanziano musei e beni culturali.

 

Alberghi – Rispetto alla bozza iniziale, la novità principale riguarda il credito di imposta del 30% per l’ammodernamento di hotel, residenze alberghiere, campeggi, ostelli , B&B. L’aiuto sarà cumulabile con quello previsto a favore della digitalizzazione delle strutture ricettive, accessibile per le spese sostenute negli anni dal 2014 al 2018 (e non più 2016) per l’acquisto di siti internet, servizi di comunicazione e marketing, sviluppo di app per dispositivi mobili e l’implementazione di sistemi di prenotazione online.

 

Ecco alcune delle disposizioni presenti, il pdf completo è in allegato.

 

TAX CREDIT PER DIGITALIZZAZIONE TURISTICA

Per sostenere la competitività del sistema turismo, favorendo la digitalizzazione del settore, per i periodi di imposta 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, agli esercizi ricettivi singoli o aggregati con servizi extra-ricettivi o ancillari, è riconosciuto un credito d’imposta del trenta per cento dei costi sostenuti per investimenti fino all’importo massimo complessivo di 12.500 euro.

Il credito d’imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo.

Il credito di imposta è riconosciuto esclusivamente per spese relative all’acquisto:

- di siti e portali web, inclusa l’ottimizzazione per i sistemi di comunicazione mobile;

- di programmi informatici integrabili all’interno di siti web e dei social media per automatizzare il processo di prenotazione e vendita diretta online di servizi e pernottamenti e per potenziarne la distribuzione sui canali digitali favorendo l’integrazione fra servizi ricettivi ed extra ricettivi;

di servizi di comunicazione e marketing per generare visibilità e opportunità commerciali sul web e su social media e comunità virtuali; di applicazioni per la promozione delle strutture, dei servizi e del territorio e per la relativa commercializzazione;

- di spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi, pernottamenti e pacchetti turistici sui siti e piattaforme web specializzate, anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio;

- per le spese per la progettazione, la realizzazione e la promozione digitale di proposte di offerta innovativa in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità;

- impianti wi-fi

 

TAX CREDIT PER RIQUALIFICAZIONE STRUTTURE RICETTIVE

Al fine di migliorare la qualità dell’offerta ricettiva per accrescere la competitività delle destinazioni turistiche, a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e per i due anni d’imposta successivi, alle strutture ricettive esistenti alla data del 1° gennaio 2012, è riconosciuto un credito d’imposta del trenta per cento delle spese sostenute per le seguenti attività:

- interventi di ristrutturazione edilizia

- interventi di eliminazione delle barriere architettoniche

Il credito d’imposta è ripartito in cinque quote annuali di pari importo

Per le persone fisiche, il credito è riconosciuto nella misura massima di 60.000 euro nel 2014, 60.000 euro nel 2015 e 30.000 euro nel 2016. Per i soggetti titolari di reddito d’impresa, il credito è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, nella misura del trenta per cento delle spese sostenute nel 2014, 2015, 2016, fino ad un massimale di 200.000 euro.

SEMPLIFICAZIONE NUOVE IMPRESE TURISTICHE

L’avvio e l’esercizio delle strutture turistico-ricettive sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività, nei limiti e alle condizioni di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. L’apertura, il trasferimento e le modifiche concernenti l’operatività delle agenzie di viaggi e turismo sono soggette, nel rispetto dei requisiti professionali, di onorabilità e finanziari, previsti dalle competenti leggi regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, alla segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

ENIT     

Al fine di assicurare risparmi della spesa pubblica, di migliorare la promozione dell’immagine unitaria dell’offerta turistica nazionale e favorirne la commercializzazione, anche in occasione della Presidenza italiana del semestre europeo e di EXPO 2015, l’ENIT-Agenzia nazionale del turismo è trasformata in ente pubblico economico, sottoposto alla vigilanza del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.

L’ENIT, nel perseguimento della missione di promozione nazionale del turismo, interviene per individuare, organizzare, promuovere e commercializzare i servizi turistici, culturali ed i prodotti enogastronomici, tipici e artigianali in Italia e all’estero, con particolare riferimento agli investimenti nei mezzi digitali.




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