SISTEMA IMPRESA
04-03-2026
Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL): circolare n. 1 del 23 febbraio 2026
Il commento del Vice Presidente di Sistema Impresa e Presidente EBITEN Domenico Orabona
Roma, 4 marzo 2026 - L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha emanato la circolare n. 1 del 23 febbraio 2026, con la quale ha fornito un quadro sulle principali novità introdotte dal decreto legge n. 159/2025 (conv. dalla Legge n. 198/2025), recante “Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile”.
In particolare, l’intervento dell’Ispettorato attiene alle disposizioni, contenute nel c.d. Decreto Sicurezza 2025, che incidono sulla attività di vigilanza, introducendo nuovi adempimenti a carico dei datori di lavoro, alcuni direttamente operativi, altri rimessi all’adozione di appositi decreti ministeriali.
Questi gli argomenti trattati dalla circolare n. 1/2026:
- Attività di vigilanza, appalto e subappalto
- Badge di cantiere
- Patente a crediti
- Esenzione dal pagamento delle spese degli atti processuali
- Obbligo di comunicazione del domicilio digitale
- Comunicazioni obbligatorie
- Disposizioni in materia di Rete del lavoro agricolo di qualità (RLAQ)
- Notifica preliminare
- Misure di prevenzione di condotte violente o moleste
- Dispositivi di protezione individuali
- Requisiti di sicurezza delle scale
- Sistemi di protezione contro le cadute dall’alto
- Formazione in materia di SSL
- Requisiti dei modelli di organizzazione e di gestione (MOG)
- Sorveglianza sanitaria
- Disciplina in materia di salute e sicurezza applicabile alle organizzazioni di volontariato della protezione civile
- Modifiche alla composizione degli organi del sistema istituzionale in materia di SSL
Tra i tanti temi toccati dalla Circolare INL c’è anche quello relativo alla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (SSL).
Si indica che il legislatore, all’art. 6 (Accordo Stato-Regioni su soggetti accreditati alla formazione) del D.L. n. 159/2025, rinvia ad un Accordo Stato-Regioni per l’individuazione dei requisiti e dei criteri per l’accreditamento “dei soggetti che erogano la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro”.
Inoltre, con l’art. 5 (Interventi in materia di prevenzione e di formazione), comma 1, lett. d), dello stesso decreto, si introduce al comma 11 dell’art. 37 (Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti) del D.lgs. 81/2008 un ulteriore paragrafo.
Attraverso questo paragrafo si estende l’obbligo di aggiornamento periodico del RLS anche ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza “delle imprese che occupano meno di 15 lavoratori, rinviando alla contrattazione collettiva nazionale la disciplina delle ‘modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico nel rispetto del principio di proporzionalità, tenuto conto della dimensione delle imprese e del livello di rischio per la salute e la sicurezza derivante dall’attività svolta’”.
Non cambia nulla invece quanto già definito dallo stesso comma 11 “con riguardo alle ore minime di aggiornamento per le imprese che impiegano un numero di lavoratori superiori a 15 (4 ore annue se i lavoratori occupati sono compresi tra 15 e 50, 8 ore annue se oltre i 50 lavoratori)”.
Inoltre – continua la circolare – “in merito alla registrazione delle competenze acquisite a seguito dello svolgimento di attività di formazione in materia di SSL, con la modifica del comma 14 del medesimo art. 37, ad opera dell’art. 5, comma 1, lett. d) n. 2 del decreto-legge in parola, si sostituisce il riferimento al libretto formativo del cittadino con i riferimenti al fascicolo elettronico del lavoratore e al fascicolo sociale e lavorativo del cittadino, al fine di integrare i dati nel SIISL (Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa)”.
Infine, sempre in materia di formazione, la Circolare INL 1/2026 ricorda che in sede di conversione, al D.L. n. 159/2025 è stato aggiunto l’art. 1-bis (Termine massimo per l’erogazione della formazione in materia di sicurezza sul lavoro nelle imprese turistico-ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande). Con questo articolo si ha una deroga a quanto previsto dall’art. 37, comma 4, lett. a), del D.lgs. n. 81/2008 che prevede che “la formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico devono avvenire in occasione (…) della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro”.
Tale deroga “limitatamente ai lavoratori impiegati nelle tipologie di pubblici esercizi elencati all’art. 5 della L. n. 287/1991 e nelle imprese turistico-ricettive”, prevede la “conclusione delle suddette attività entro 30 giorni dall’assunzione (o dall’inizio dell’utilizzazione)”.
Il commento del Vice Presidente di Sistema Impresa e Presidente EBITEN Domenico Orabona: “La Circolare n. 1/2026 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro rappresenta un passaggio importante di chiarimento operativo rispetto alle innovazioni introdotte dal Decreto Sicurezza 2025. In particolare, le disposizioni in materia di formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro segnano un’evoluzione significativa del sistema, rafforzando il principio della qualificazione dei soggetti formatori e della tracciabilità delle competenze.
L’introduzione di un Accordo Stato-Regioni per definire criteri e requisiti di accreditamento dei soggetti che erogano formazione in materia di SSL va nella direzione da noi auspicata da tempo: garantire qualità, uniformità e serietà nell’offerta formativa, contrastando improvvisazioni e fenomeni distorsivi che danneggiano imprese e lavoratori.
Positiva anche l’estensione dell’obbligo di aggiornamento periodico ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza nelle imprese sotto i 15 dipendenti, con un rinvio alla contrattazione collettiva nazionale che consente di modulare l’adempimento secondo il principio di proporzionalità. È una scelta equilibrata, che valorizza il ruolo delle parti sociali e tiene conto della dimensione aziendale e del livello di rischio.
Rilevante, inoltre, la previsione della registrazione delle competenze nel fascicolo elettronico del lavoratore e nel fascicolo sociale e lavorativo del cittadino, integrati nel SIISL: si tratta di un passo concreto verso una maggiore digitalizzazione e trasparenza del sistema, che favorirà anche la spendibilità delle competenze e la mobilità professionale.
Accogliamo con pragmatismo la deroga prevista per le imprese turistico-ricettive e per gli esercizi di somministrazione, che consente di completare la formazione entro 30 giorni dall’assunzione. È una misura che tiene conto delle specificità organizzative e stagionali del settore, senza arretrare sul principio fondamentale della tutela della sicurezza.
Come Ebiten e Sistema Impresa continueremo a sostenere percorsi formativi qualificati, promuovendo accordi e strumenti operativi che aiutino le imprese – in particolare le micro e piccole – a adempiere correttamente agli obblighi normativi, trasformando la sicurezza da mero adempimento formale a reale leva di qualità e competitività.”
In allegato: testo completo della Circolare INL





